Nascita dei Pir

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La legge di Bilancio 2017 (LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 ) ha introdotto un nuovo strumento finanziario nel panorama del risparmio gestito: i Piani Individuali di Risparmio, detti PIR.
In parole povere il Piano individuale di Risparmio viene identificato come un contenitore virtuale nel quale andranno inseriti gli investimenti. Si potranno usare azioni, obbligazioni, quote di fondi, derivati e liquidità.
Lo scopo del Piano di Risparmio a lungo termine è quello far convivere tre necessità di base:
1. far comprendere il potenziale di un investimento di lungo termine rispetto alle masse attualmente immobilizzate in prodotti di liquidità o di brevissimo termine.
2. contribuire ad incanalare gli investimenti privati al fine di sostenere le piccole e medie imprese italiane con il fine di stimolare l’economia del paese
3. poter beneficiare dell’esenzione fiscale dai redditi di capitale e redditi diversi dal sottoscrittore se sono rispettate alcune regole di permanenza nel Piano.

Quali sono queste regole:
▪ sono piani individuali e quindi non possono essere cointestati
▪ valgono solo per le persone fisiche residenti in Italia (e quindi non nell’ambito di attività di impresa)
▪ ogni persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio
▪ hanno benefici fiscali se vengono detenute per almeno 5 anni
▪ sono esenti da imposta di successione
▪ si possono investire al massimo 30 mila euro all’anno per un massimo di 150.000 euro nel piano.
▪ devono investire in strumenti che rispondano a particolari caratteristiche definite dalla normativa

Come si aderisce ad un PIR Piano Individuale di Risparmio a lungo termine?
Il comma 101 ci dice che il Piano di Risparmio a lungo termine si attua inserendo strumenti qualificati “attraverso l‘apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti”.
In sostanza aprendo un apposito dossier titoli o una gestione di portafoglio o un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, mentre il comma 104, aggiunge di fatto Fondi e Sicav (“Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell’attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103. “ che, si occuperanno professionalmente di selezionare gli strumenti finanziari qualificati all’uopo, garantendo le disposizioni impartite dalla normativa.
Quali investimenti può contenere un PIR?
Per essere considerato tale e quindi mantenere le caratteristiche necessarie per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, il PIR, come indicato nei commi 102,103,104 deve investire “il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attivita’ diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato “ ..” o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo”.
▪ Di questo 70%, almeno il 30% deve essere investito in strumenti finanziari non quotati nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in altri indici equivalenti di altri mercati.
(Tali indicazioni sottolineano due aspetti: l’esclusione totale del settore immobiliare e il coinvolgimento di realtà aziendali a capitalizzazione ridotta rispetto alle società presenti nel listino italiano principale).

▪ Viene posto il limite del 10% per ogni partecipazione in ogni singolo emittente e per la parte posta in depositi e conti correnti.

▪ Non possono altresì essere utilizzati strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni

Risposte alle domande frequenti su PIR Piani individuali di Risparmio.
▪ Cosa succede se non si rispettano le regole del PIR?
Nel caso gli strumenti utilizzati non rispettino le regole dei commi 102 103 e 104, relativi alla composizione richiesta dal piano in termini di percentuale di strumenti finanziari (il famoso 70% … in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, oppure l’altro limite dell’esposizione massima del 10% per emittente, o per la liquidità, o utilizzando fondi e sicav che non siano conformi a tali regole di composizione di portafoglio, vengono a decadere i benefici fiscali.
In questo caso, anche limitatamente ai singoli strumenti finanziari, saranno addebitate le imposte dovute più interessi. Non sono previste sanzioni.
▪ Cosa succede se vendo gli strumenti finanziari nel PIR prima di 5 anni?
Anche in questo caso non viene rispettata una delle regole e quindi verranno addebitate le imposte dovute con interessi.
▪ Posso cambiare strumento finanziario nel PIR?
Si. All’interno del piano sono consentite vendite degli strumenti purché le somme disinvestite vengano reinvestite entro 30 giorni dal rimborso.
Chiaramente utilizzando Fondi e Sicav, gli investimenti utilizzati dai gestori risponderanno a questa regola.
▪ Cosa succede se si generano minusvalenze nel PIR?
Le minusvalenze generate all’interno del piano per vendite in perdita, sono deducibili dalle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni all’interno del piano e sottoposti a tassazione fino al quarto periodo di imposta successivo.
Alla chiusura del piano le minusvalenze possono essere portate in deduzione fino al quarto periodo d’imposta successivo dalle plusvalenze realizzate dall’ intestatatario.

▪ Se trasferisco il PIR piano individuale di risparmio in un’altra banca cosa succede?
Niente. Se avviene prima dei 5 anni, il trasferimento non influisce nel conteggio degli anni (comma 111)

▪ Cosa succede in caso di morte dell’intestatario del PIR piano individuale di risparmio?
Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non e’ soggetto all’imposta sulle successioni (comma 114)

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